IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  5  marzo  1997,  n.  59»,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Vista la legge 8 luglio  1998,  n.  230  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 10; 
  Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002,  n.
77  recante  «Disciplina  del  Servizio  civile  nazionale  a   norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; 
  Visti  gli  articoli  2  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante  «Regolamento  di  riordino
degli organismi operanti  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
249»; 
  Vista la relazione sull'attivita'  svolta  nel  triennio  2007-2009
dalla Consulta nazionale per il servizio civile trasmessa, in data 29
aprile 2010, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale, conseguentemente,
si valuta positivamente  la  perdurante  utilita'  e  si  propone  la
proroga per un biennio; 
  Ritenuto che la Consulta nazionale per il servizio civile, operante
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  non  rientra  nelle
ipotesi di esclusione della proroga previste nel  predetto  art.  68,
comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Preso  atto  delle  specifiche  professionalita'  e   dei   compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti della Consulta; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio, della Consulta  nazionale  per  il  servizio
civile operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Consulta nazionale per il servizio  civile  operante  presso  la
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  ritenuta  utile  ed  e'
prorogata per un biennio, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e dall'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  La partecipazione alla Consulta  di  cui  al  precedente  comma  e'
onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al  rimborso  delle  spese
sostenute ove previsto. 
  In sede di rinnovo della  composizione  dell'organismo  di  cui  al
comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali  e'
prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68,  comma  2,
ultima  parte,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008  che   prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
  La spesa della Consulta di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale
da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri
organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
un contenimento  della  spesa  complessiva  non  inferiore  a  quello
conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n.  223
del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale
rispetto  al  periodo  corrente  tra  l'adozione  dei   decreti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma  3  del  citato
art. 68 ed il 31 dicembre 2010. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
 
    Roma, 26 novembre 2010 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                      Letta           
 
         Il Ministro          
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti           
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 158